Alpe Adria Imprese

----

RIDUZIONE TASSO INAIL MODELLO OT23 (SOSTITUISCE EX OT24) – OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE NUOVO MODULO 2023

31 Ago 2022

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Anche quest’anno il modello si è aggiornato e quindi è necessario verificare se gli interventi svolti ricadono ancora nelle fattispecie previste.

A cosa serve
L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, in % in base al n. di dipendenti, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Come ottenere la riduzione
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. E’ necessario allegare contestualmente alla presentazione la documentazione probante.

Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
– applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
– inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
– il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

A chi rivolgersi
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione nella persona di Sonego Sergio e/o Disnan Valentina.
Si allega alla presente il modello con i vari punti che possono essere selezionati per poi inoltrare la richiesta. Per le varie sezioni bisogna individuare un numero di interventi tale che la somma dei punteggi superi 100. Si ricorda che a seguito di questa richiesta l’INAIL può effettuare controlli sulla documentazione presentata e/o dichiarata. Attendiamo un riscontro per poter svolgere la pratica.

Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2022.
Le novità riguardano:
– l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
– la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
– la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
– la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
– la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
– l’inserimento dell’intervento E-19;
– la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
– la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

Si consiglia di raccogliere la documentazione probante da allegare alla domanda.

Iscrivi alla Newsletter