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RIEPILOGO DELLE REGOLE CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

22 Mag 2024

Lo scorso 30 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n 56/2024 di conversione del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.
In particolare l’art 38 introduce un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0.
La norma di cui sopra viene integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 in conversione entro il 28 maggio.
Prima di riepilogare le regole del credito 5.0, vediamo sinteticamente le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 volte a dettagliare maggiormente la norma originaria:
• si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025″ – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
• la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
• tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero viene ricompresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
• si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all’Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

1) Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è
L’art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.
Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 che, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Vengono dettagliati:
• requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
• investimenti agevolabili;
• misura dell’agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
• condizioni di accesso all’agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l’effettiva realizzazione degli investimenti;
• modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
• regime dei controlli;
• implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell’andamento dell’agevolazione.
In merito al contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio, la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente – rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – deve contenere solo l’attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
Inoltre, occorre specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

2) Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi
Il comma 3 dell’art in questione esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3) Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi
Il comma 3 dell’art in questione esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
4) Credito d’imposta transizione 5.0: misura della agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Si prevede l’innalzamento della misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento, sopra indicate come segue:
a) al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali, di cui al già menzionato comma 4;
b) al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni medesimi.

5) Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda
Per accedere al contributo, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita documentazione e la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate dalle norme attuative, che – rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – attesta ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
Unitamente a detta documentazione, le disposizioni richiedono una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette mensilmente con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo.
In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesti ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

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