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RIFORMA PENSIONI IN LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITÀ IN VIGORE

11 Gen 2022

Quota 102 solo per il 2022; proroga di un anno di Opzione donna e Ape sociale, potenziata con nuove mansioni usuranti e requisito contributivo ribassato per gli edili. Passaggio della gestione sostitutiva dipendenti di INPGI all’INPS. Queste le principali novità confermate nella Legge di Bilancio definitiva, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo comunque che il Governo ha in corso un confronto con le parti sociali per mettere a punto una riforma complessiva, pur mantenendo ferma la linea generale del sistema contributivo, per garantire la sostenibilità della spesa pensionistica a lungo termine, come previsto dalla Legge Fornero.

Riforma pensioni 2022
Queste le principali novità in tema di pensioni
• QUOTA 102 (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata) si modifica la norma su quota 100 del decreto -legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022″.
• Anticipo pensionistico per i dipendenti delle PMI in situazione di crisi, a 62 anni: viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il triennio 2022-2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Con decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse.
• Proroga e ampliamento APE sociale. Viene prorogata la disciplina dell’APE sociale con
• accesso per chi matura i requisiti fino al 31 dicembre 2021
o viene ampliato l’elenco delle professioni considerate pesanti o gravose elencate nell’allegato 1 della legge (23 nuove professioni) che consentono di accedere,
o si modifica anche il requisito contributivo richiesto ai lavoratori edili e della ceramica che possono accedere con 32 anni di contribuzione invece che 36.
• Proroga OPZIONE DONNA per il 2022: “Il trattamento pensionistico anticipato sarà riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a
o 58 anni per le lavoratrici dipendenti e
o 59 anni per le lavoratrici autonome” .
• ASSORBIMENTO DI INPGI IN INPS: l’articolo prevede che “Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.
Sono previsti inoltre interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sul calcolo dell’assegno pensionistico.

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