L’agenzia delle Dogane ha comunicato che fino al 31 luglio 2023 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023).
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.
Modalità di fruizione del credito
Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:
• mediante compensazione,
• o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2023 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.