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RINNOVABILI, NEGLI EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI DOVRANNO COPRIRE IL 60% DEI CONSUMI

07 Dic 2021

Sale al 60% la quota dei consumi energetici degli edifici nuovi, o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che dovrà essere coperta da fonti rinnovabili. L’indicazione è contenuta nel Decreto Legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Il decreto indica anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l’installazione degli impianti negli edifici.
Il testo fissa inoltre i nuovi criteri in base ai quali verrà aggiornato il sistema degli incentivi alle rinnovabili, contiene misure per favorire la sostituzione dell’amianto con il fotovoltaico e indica in che modo individuare le aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Edifici, 60% dei consumi coperti dalle rinnovabili
Gli edifici che saranno realizzati ex novo o sottoposti a ristrutturazione, sulla base di un titolo abilitativo presentato a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs, 199/2021), dovranno essere progettati in modo da garantire tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
L’obbligo non si applicherà qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente.
Negli edifici pubblici, la percentuale sale al 65%.
Questa percentuale è stata via via elevata nel corso degli anni. Inizialmente, per effetto del D.lgs. 28/2011, era pari al 20%. Successivamente, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017, è stata pari al 35%. Dal 2018 ad oggi la percentuale è stata pari al 50%. L’ulteriore innalzamento segue gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Rinnovabili, procedure e titoli abilitativi per l’installazione degli impianti
Il decreto stabilisce procedure omogenee per le nuove installazioni e la sostituzione degli impianti. Per ogni tipo di impianto, sulla base delle sue caratteristiche, è indicata la procedura da seguire e il titolo abilitativo da utilizzare.
Ad esempio, l’installazione o la sostituzione delle pompe di calore è considerata un intervento di edilizia libera nel caso in cui:
– le pompe di calore abbiano una potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
– gli interventi rientrino nell’ambito delle manutenzioni ordinarie.
Al di fuori da questi casi, è necessaria la CILA.
Per citare un altro esempio, l’installazione dei collettori solari termici deve essere eseguita senza comunicazione, né titolo abilitativo quando:
– l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria;
– l’impianto è aderente o integrato nel tetto dell’edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento;
– i componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto.

Rinnovabili e rimodulazione degli incentivi
Entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto), il Ministero per la transizione ecologica (Mite) emanerà dei decreti che ridefiniranno i sistemi di incentivazione per chi installa impianti da fonti rinnovabili.
L’incentivo sarà assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Per i grandi impianti, con potenza superiore a 1MW, saranno previste procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per gli impianti di piccola taglia, si potrà ottenere l’incentivo su domanda o attraverso bandi riservati agli impianti innovativi.

Fotovoltaico in sostituzione dell’amianto
L’erogazione degli incentivi seguirà una serie di criteri. Tra questi, uno dei requisiti premianti sarà la sostituzione dell’amianto con il fotovoltaico. Gli incentivi per la sostituzione delle coperture in amianto con pannelli fotovoltaici sono già presenti nel nostro ordinamento, ma quelli in arrivo promettono di incoraggiare maggiormente la realizzazione degli interventi.
Il decreto prevede che non sarà necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto.
Gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto. In questo caso, saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto.

Rinnovabili, identificazione delle aree idonee
Il Mite definirà dei criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’installazione dovrà avvenire minimizzando l’impatto ambientale e la porzione di suolo occupabile.
Presso il GSE sarà realizzata una piattaforma digitale che supporterà le Regioni nella scelta delle aree idonee. La piattaforma conterrà tutte le informazioni utili alla caratterizzazione e qualificazione del territorio, i dati sulle infrastrutture già realizzate o autorizzate.

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