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RINUNCIA AGEVOLATA CONTROVERSIE PENDENTI IN CASSAZIONE: CHIARIMENTI

01 Ago 2023

La scorsa settimana, attraverso una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione.
Ricordiamo che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di seguito, “rinuncia agevolata”).
In particolare, il comma 213 dispone che, a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio, il ricorrente entro il 30 settembre 2023 può rinunciare al ricorso principale o incidentale.
La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti delle Entrate
La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata si applica in alternativa alla definizione agevolata; lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni.
Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima Legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che “con riferimento al termine stabilito dal comma 213, si ritiene necessario che il contribuente, nel rispetto del disposto del comma 215, versi l’intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023. Non appare, invece, indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023”.
Infine viene ricordato che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi.
Le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi restano fuori dal perimetro.

 

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