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RINUNCIA AL PREAVVISO DOPO IL LICENZIAMENTO: PERMANE L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

18 Mag 2021

Con Sentenza n. 12932 del 13 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligazione contributiva relativa all’indennità di mancato preavviso, permane anche se datore di lavoro e lavoratore, attraverso un atto transattivo formalizzato successivamente al licenziamento, rinunciano agli effetti del preavviso.
Infatti, sull’obbligazione contributiva, nata ex lege e con natura di obbligazione pubblica, non può incidere la volontà negoziale delle parti, che regola diversamente l’obbligazione retributiva.

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