Con Sentenza n. 12932 del 13 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligazione contributiva relativa all’indennità di mancato preavviso, permane anche se datore di lavoro e lavoratore, attraverso un atto transattivo formalizzato successivamente al licenziamento, rinunciano agli effetti del preavviso.
Infatti, sull’obbligazione contributiva, nata ex lege e con natura di obbligazione pubblica, non può incidere la volontà negoziale delle parti, che regola diversamente l’obbligazione retributiva.