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RINUNCIA ALL’ESONERO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI EX DL 104/2020 PER ACCEDERE ALLE MISURE EX DL 137/2020

26 Ott 2021

L’articolo 12, comma 15, del DL n. 137/2020 prevede che i datori di lavoro che avevano fatto richiesta dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali previsto dal DL n. 104/2020, avrebbero potuto rinunciare a parte di tale esonero per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal DL n. 137/2020, ovvero all’esonero alternativo a questi ultimi.
L’INPS, a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del DL n. 137/2020, con il Messaggio n. 3475 pubblicato il 14 ottobre 2021, fornisce alcuni chiarimenti normativi in merito a tale norma nonché le istruzioni operative per consentire l’attuazione della stessa.
La rapida successione degli interventi legislativi ha creato delle sovrapposizioni dei periodi di riferimento delle stesse: ad esempio, le settimane di ammortizzatori sociali previste dal DL n. 137/2020 potevano essere richieste dal 16 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, sovrapponendosi in parte ai periodi di integrazione salariale previsti dal DL n. 104/2020, che spettavano per il periodo dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Presumibilmente per ovviare a tali sovrapposizioni, l’articolo 12, comma 15 del DL n. 137/2020, ammetteva che i datori di lavoro che già avevano beneficiato dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali previsto dal DL n. 104/2020, potessero accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL n. 137/2020, ovvero al relativo esonero alternativo, a condizione che rinunciassero “ad una frazione di esonero richiesto” (ai sensi del DL n. 104/2020), anche intesa quale frazione dei lavoratori interessati.

CHIARIMENTI NORMATIVI
A conferma dell’interpretazione data sinora, l’INPS afferma che i datori di lavoro che si trovano ad aver fruito dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali previsto dal DL n. 104/2020, rinunciando ad una frazione di questo, possono accedere anche all’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali previsto dal DL n. 137/2020, e non solo alle settimane di ammortizzatori sociali previsti da quest’ultimo.

Pertanto, la fruizione dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali ex DL n. 137/2020, nel caso in cui il datore di lavoro abbia fruito dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali ex DL n. 104/2020, è legittima solo se il datore di lavoro rinuncia (ovvero restituisce, avendone già fruito integralmente) ad una parte dell’esonero ex DL 104/2020.
L’INPS rappresenta infatti che, alla data del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 176/2020, di conversione del DL n. 137/2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 3 del DL n. 104/2020, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal DL n. 137/2020.
Peraltro, l’assenza di un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia comporta che la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del DL n. 137/2020 (siano essi i trattamenti di integrazione salariale che l’esonero alternativo), possa essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del DL n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo.
Inoltre, poiché l’articolo 12, comma 15, del DL n. 137/2020 consente espressamente di rinunciare all’esonero di cui all’articolo 3 del DL n. 104/2020 per avere accesso alle misure previste dal Decreto Ristori, l’INPS precisa che, in tale fattispecie, è consentito derogare alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) collocate nella medesima finestra temporale.
L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata l’accesso all’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del DL n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 (base di calcolo per quantificare l’esonero ai sensi del Decreto Ristori), per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale.

Conseguentemente, precisa infine l’INPS, per i datori di lavoro che hanno beneficiato integralmente dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali ex DL n. 104/2020, la restituzione di una quota di quest’ultimo è condizione legittimante per poter fruire anche dell’esonero alternativo agli ammortizzatori sociali ex DL n. 137/2020.
In assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio (ex DL n. 104/2020), resta ferma, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dall’articolo 12, comma 14, del DL n. 137/2020.
Circa la quantificazione della “rinuncia”, aspetto sul quale erano sorte numerose perplessità negli operatori del settore, con il messaggio in esame l’INPS chiarisce che in mancanza di una definizione normativa di “frazione di esonero”, si deve intendere che il requisito sia soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

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