Con Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34, l’Agenzia delle Entrate, uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha affermato che le detrazioni per risparmio energetico e per interventi antisismici spettano ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
L’Agenzia precisa che devono ritenersi superate le Risoluzioni 15 luglio 2008, n. 303 e 1° agosto 2008, n. 340, con le quali la stessa aveva limitato l’ecobonus agli interventi eseguiti dalle imprese su immobili strumentali (utilizzati direttamente) ed invita inoltre gli Uffici a tenere conto del nuovo indirizzo di prassi “provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni“.