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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: ENTRO IL 30 GIUGNO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

15 Giu 2021

Il 30 giugno scade il pagamento della imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione di terreni e partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2021, nonchè il termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia necessaria.

Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
Il versamento potrà essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 30 giugno 2021
• in tre rate annuali di uguale importo entro:
o 30 giugno 2021,
o 30 giugno 2022,
o 30 giugno 2023
maggiorate degli interessi.
Il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

I codici tributo per versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
Il versamento si effettua con il modello F24 anno di riferimento 2021 e con l’utilizzo di appositi codici tributi
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 è l’ennesima riapertura della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021 da:
• persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
• società semplici ed enti ad esse equiparate,
• enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
La Legge di Bilancio 2021 ai c. 1122-1123 riapre la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di terreni (sia agricoli che edificabili) e di partecipazioni in società non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all’11%.
Le categorie di beni rivalutabili sono:
• Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
• Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
Condizioni per potere effettuare le rivalutazioni sono:
• possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021,
• redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2021,
• pagamento imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni sia qualificate che non qualificate.
Infine è bene sapere che l’ultima riapertura della rivalutazione è stata quella prevista dal Decreto Rilancio scaduta il 15 novembre 2020 che di fatto ha riaperto quella prevista per il 2020 dalla Legge di Bilancio 2020.

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