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SALE ALL’8% IL TASSO DI INTERESSE CONTRIBUTI INPS

20 Dic 2022

A seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca centrale Europea che ha portato il tasso di sconto TUR al 2,5%, l’istituto nazionale di previdenza interviene a sua volta su:
• tasso di interesse per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza che sale all’8,5% (art 116 legge 388/2022)
• misura delle sanzioni civili che passa dal 7,50% all’8%.
Le variazioni entrano in vigore domani. Vediamo di seguito maggiori dettagli comunicati dall’INPS.

Interessi su differimento e rateazioni contributi
L’INPS nella circolare 133 del 16 dicembre specifica che:
• con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere da domani, 21 dicembre 2022, si applica il tasso dell’8,5%;
• i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni;
• a decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8% annuo;
• nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di dicembre 2022.

Sanzioni civili per mancati versamenti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8,00% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa (comma 10 art 116).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
La circolare fa presente che il consiglio di amministrazione ha anche deliberato che:
1. in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
2. la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese;
3. e il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno) a decorrere da domani la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,00%.

I precedenti aumenti del tasso di interesse INPS
Con la circolare 98 del 29 agosto 2022 l’INPS aveva comunicato, a seguito dell’aumento del tasso fissato dalla Banca centrale europea pari allo 0,50%, la variazione dell’interesse di dilazione e differimento delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a decorrere dal 27 luglio 2022.
Con la circolare 100 del 12 settembre 2022 a seguito dell’ aumento deciso dalla BCE in data 8 settembre, pari a 75 punti base, i tassi applicati dall’istituto sono stati nuovamente modificati, salendo al 7,25.
Con la circolare 124- 2022 INPS aveva infine comunicato nuovi aumenti a decorrere dal 2 novembre 2022 per cui, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi saliva all’8% annuo e quello per le sanzioni civili al 7,5%.

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