A decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5% annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023).
La novità ha riflessi:
• sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
• sui rapporti creditori/debitori;
• sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
• sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
• sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
L’INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 dello scorso 10 gennaio.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
La variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
• fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
• crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.