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SCADENZA AL 30 SETTEMBRE PER LO SMART WORKING FRAGILI: NON PER TUTTI

26 Set 2023

Si avvicina la scadenza del diritto garantito di smart working per i lavoratori che rientrano nella definizione di “super-fragili” cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche specificamente individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022
La legge di conversione del decreto lavoro 48 2023 ha infatti introdotto nuove proroghe per il diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà con 2 diverse scadenze:
1. 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori “superfragili “nel settore pubblico e privato e
2. 31 DICEMBRE 2023 per altre 2 specifiche categorie di lavoratori, ma solo del settore privato, ovvero:
– i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
– i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente

Smart working per Lavoratori fragili e superfragili
Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del decreto lavoro, ha mantenuto la distinzione tra 2 categorie di lavoratori con problemi di salute, distinzione che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID che non è mai stata chiarita dai legislatori cioè:
1. i lavoratori ora definiti “super fragili”, sono quelli individuati dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022, la patologia deve essere certificata dal medico di base del lavoratore. Questi lavoratori hanno diritto nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono neppure soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall’azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID, per motivi invece economici e organizzativi e diretto a tutto il personale . I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile;
2. i lavoratori dipendenti “fragili” che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a maggior rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità, certificata dal medico competente dell’azienda. Ai fini dell’adibizione al lavoro agile non godono dello stesso diritto di cambio di mansione.

 

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