Grazie al Ddl Lavoro a partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti ad INPS e INAIL.
Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale ma, questa opzione, non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.
Vediamo alcuni dettagli della novità.
1) Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze
La nuova disposizione consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate:
• nei casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
• Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.
Questa modifica interessa:
• Datori di lavoro;
• Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
• Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.
2) Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente
Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:
1. 24 rate ordinarie;
2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
o Calamità naturali;
o Procedure concorsuali;
o Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
o Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
o Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
o Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.
Inoltre, la Legge 388/2000 consente il pagamento rateizzato fino a 60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, negli ulteriori casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000:
• oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
• mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria).
La nuova norma introduce un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate, di fatto abrogando queste limitazioni.