Lo scorso 13 ottobre la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi circa l’illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della norma agevolativa per l’IMU della prima casa (l’allora art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, poi trasfuso nell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019). Con il risultato che, come anche specificato dalla Consulta, ai fini dell’esenzione andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, motivo per cui i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU. Questo però, occorre notarlo, senza far sì che simile situazione abbia luogo per le c.d. “seconde case”, dal momento che ai fini della spettanza del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva residenza dei coniugi in Comuni diversi in modo stabile.
Interessante anche notare come la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittima anche la più recente modifica apportata all’art. 5-decies del D.Lgs 146/2021 (“Decreto collegato fiscale”), secondo cui, a partire dal 2022, sarebbero stati i coniugi a dover scegliere quale dei due immobili – anche se siti in Comuni diversi – avrebbe potuto godere dell’agevolazione in esame.
Ad ogni modo, la sentenza della scorsa settimana va finalmente a confermare un orientamento sul quale già risalente prassi ministeriale aveva concordato, unitamene a parte della giurisprudenza di merito, le quali si sono dimostrate a dir poco possibiliste riguardo alla possibilità, per i soggetti visti in precedenza, di usufruire singolarmente dell’agevolazione in esame – di fatto, quindi, raddoppiandola – in presenza di determinate condizioni. Al contrario, dal 2020 la giurisprudenza di legittimità, tramite numerose pronunce, aveva dapprima negato tout court qualsivoglia agevolazione per i consorti divisi territorialmente, dimostrando invece in un secondo momento una timida apertura nei confronti della spettanza di un’unica agevolazione per il nucleo familiare.
Erano precedentemente sorti alcuni dubbi circa la rimessione della questione di legittimità in quanto, con la precedente sentenza n. 107 del 28/04/2022, la stessa Consulta aveva rigettato la questione posta dalla CTR Liguria (mediante ordinanza n. 106/2/2020 del 23/09/2020), che aveva a sua volta sollevato dubbi in merito all’applicazione delle norme in esame sia in tema di ICI che di IMU. Dubbi che, tuttavia, appaiono oggi definitivamente dissolti in favore di un’applicazione dell’agevolazione prima casa più in linea con i principi di equità e di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione.