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SENTENZA TAR VENETO SU ORARIO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

04 Dic 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza n. 2775 del 22 novembre 2024, ha accolto il ricorso presentato da un esercente l’attività di tatuaggio e piercing per l’annullamento di un’ordinanza comunale (adottata in conformità con le previsioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 30 dicembre 2022 “Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 e 23 ottobre 2009, n. 28.”) nella parte in cui sono stati disposti l’obbligo di osservanza dell’orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 7 e le ore 22, nonché l’obbligo della chiusura domenicale e festiva.
Il ricorso è stato proposto anche nei confronti della citata deliberazione regionale, per quanto d’interesse della parte ricorrente.
In sostanza il giudice amministrativo ha accolto la tesi di parte ricorrente secondo cui l’attività di tatuaggio e piercing è ontologicamente distinta dalle attività di estetista ed acconciatore e, a differenza di queste ultime, per l’attività di tatuaggio e piercing non vi è ad oggi una disciplina normativa che contempli, tra l’altro, l’orario di esercizio dell’attività.
Per effetto della citata sentenza l’orario di esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing è quindi liberalizzato, potendo incontrare eventuali limitazioni esclusivamente nel caso di ordinanze comunali motivate da ragioni di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Conseguentemente le disposizioni in materia di orario di cui all’articolo 20 della citata deliberazione regionale non trovano più applicazione nel caso di attività di tatuaggio e piercing.
Restano invece confermate le medesime disposizioni nel caso delle attività di acconciatore ed estetista, in quanto fondate, rispettivamente, sull’art. 2, commi 5 e 6 della L.R. n. 28/2009 e sull’art. 2, comma 2, lett. d) della L.R. n. 29/1991 e, peraltro, estranee alla controversia di cui trattasi, stante altresì la natura giuridica di provvedimento di indirizzo con efficacia vincolante, attribuita al provvedimento regionale dal giudice amministrativo.
Si invitano pertanto codesti Comuni a voler provvedere al conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari adottate in conformità con le disposizioni regionali.

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