La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 130859 è intervenuta a modificare il precedente Provvedimento relativo ai servizi on line che offre e ai modelli per richiederli “per conto” del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.
L’obiettivo che l’istituto mira a raggiungere è l’agevolazione dei contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. E’ bene sottolineare che la semplificazione riguarda:
• i tutori e i curatori speciali,
• gli amministratori di sostegno,
• i genitori di figli minorenni,
• chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto.
In particolare chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e ad altri servizi, disponibili nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate quali:
• consultazione del cassetto fiscale e dati ipotecari e catastali,
• richiesta del duplicato della tessera sanitaria,
• leggere le comunicazioni inviate dal Fisco,
• accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata,
può delegare un familiare o una persona di fiducia.
Con il provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 l’Agenzia ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche.
Limitatamente alle persone di fiducia, al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, il provvedimento semplifica l’iter procedimentale per richiedere e ottenere la richiamata abilitazione.
A tal fine, al provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line per le persone di fiducia.
Tra le principali novità si segnala:
• la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provvedimento n. 173217,
• inoltre, la possibilità di presentare l’istanza anche tramite il servizio on line di videochiamata.
Con riferimento, poi, alla documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato) si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Peraltro, al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa, per legge autorizzato, ne possa attestare lo stato di impedimento.
Sempre nell’ottica della semplificazione e considerato che, in qualsiasi momento, può essere presentata l’istanza di disabilitazione, viene consentito di ampliare la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che:
• la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo,
• ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.
In tal modo, si agevolano quelle situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.
Infine, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, il presente provvedimento precisa che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.
Servizi online Entrate: richiesti da un familiare o persona di fiducia
Un’opzione disponibile per tutti i contribuenti è quella di richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il quarto grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura sulla base dell’art 63 del Dpr n. 600/1973).
Attenzione al fatto che ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da 3 contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale.
La procura potrà essere presentata dal rappresentato:
• presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia,
• tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata (servizio ora sostituito con la modalità web)
• oppure inviando la documentazione tramite pec ad una Direzione Provinciale delle Entrate.
Se invece il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, la domanda potrà essere presentata dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia. Le informazioni inserite nelle attestazioni non dovranno eccedere quelle presenti nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia.
Servizi online Entrate: richiesti da tutori, amministratori di sostegno, esercenti la responsabilità genitoriale
Il tutore (oppure, nei casi previsti, il curatore speciale) potrà richiedere di essere abilitato all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno”) e allegando la documentazione attestante la propria qualifica.
Analoghe modalità sono previste per i curatori speciali e gli amministratori di sostegno.
Il provvedimento illustra anche le regole per i genitori di minorenni (soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale).