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SGRAVIO COOPERATIVE DA AZIENDE IN CRISI: ECCO LE ISTRUZIONI

27 Lug 2022

L’ultima Legge di Bilancio 2022 (Legge n.234/2021), con l’ intento di difesa dei posti di lavoro, ha previsto, in favore delle società cooperative istituite a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, formate per la maggior parte da lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, per portare avanti l’impresa stessa (cd. workers’ buy out), un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. La scorsa settimana l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative.
Rivediamo in sintesi di cosa si tratta e il dettaglio delle istruzioni per l’utilizzo.
Sgravio contributivo cooperative lavoratori (workers’ buy out)
L’esonero ha le seguenti caratteristiche:
• una durata massima di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
• limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
• esclusione di premi e contributi INAIL.
La particolarità sta nel fatto che lo sgravio è applicabile alle imprese in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, aziende che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi.
La norma della Legge di Bilancio specifica anche che il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori deve aver corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Va sottolineato infine che per i lavoratori interessati dall’esonero resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si segnala che per queste nuove realtà aziendali sono stati previsti anche finanziamenti agevolati, le cui modalità specifiche e i criteri di attuazione sono stati dettagliati dal Ministro dello Sviluppo economico con decreto.
Istruzioni, codice autorizzazione condizioni
L’isituto ha provveduto ad attribuire, a decorrere dal mese di giugno 2022, alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione, specifico codice di autorizzazione che assume il significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.
Per fruire effettivamente dell’esonero, una volta verificata tale attribuzione, i soggetti interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente,” nella quale dovranno dichiarare:
• la data di costituzione della società cooperativa,
• la forza lavoro della stessa,
• la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti,
• l’aliquota contributiva datoriale media applicata e
• l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
La Struttura territoriale farà le verifiche e potrà modificare la decorrenza del codice garantendone una durata di 24 mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.
Viene anche sottolineato che il diritto all’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, dai presupposti della norma citati sopra.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
La misura non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

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