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SÌ AL SUPERBONUS SULLE SECONDE CASE MA SOLO PER DUE UNITÀ IMMOBILIARI

28 Lug 2020

La possibilità di godere dell’agevolazione fiscale, consistente nella detrazione pari al 110% delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio, tanto discussa con riferimento alle seconde case, è stata definitivamente confermata nella Legge di Conversione al Decreto Rilancio (Legge n. 77 del 17 luglio, pubblicata in G.U. il 18 luglio 2020).

Si tratta di un’importante novità richiesta insistentemente; ricordiamo che la disposizione originaria non prevedeva la possibilità di estendere il superbonus alle spese relative a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

L’art. 119, modificato a seguito della Conversione in Legge del Decreto Rilancio, introduce tuttavia una diversa limitazione. In particolare, al comma 10 è previsto che le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (con riferimento all’involucro, all’impianto termico e ad altre opere collegate), si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari.

Resta invece salvo il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, i quali quindi non rientrano nel limite delle due unità.

L’ecobonus al 110% potrà quindi essere fruito, per fare un esempio, per lavori effettuati su due unità immobiliari, di cui il contribuente sia proprietario (come due seconde case) e in aggiunta sugli interventi effettuati dal condominio nella casa posseduta in città.

Allo stato non resta che attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti per rendere la nuova agevolazione davvero operativa e iniziare a valutare il suo effettivo impatto sul settore dell’edilizia.

 

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