Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Di seguito le principali previsioni contenute:
Zone gialle
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.
Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
A partire dal 26 aprile sarà di nuovo possibile spostarsi tra regioni in zona bianca e zona gialla. Per gli spostamenti in entrata e inuscita tra le regioni arancioni e rosse serviranno invece le certificazioni verdi già annunciate da Draghi e simili al green pass europeo da cui verrano poi sostituite.
Vediamo cosa sono a quando servono.
Certificazioni verdi anti covid 19
Il decreto prevede l’introduzione delle seguenti certificazioni verdi comprovanti lo stato di:
1. avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
2. guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2,
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Si prevede inoltre l’introduzione di una Piattaforma Nazionale DGC per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni.
Validità delle certificazioni verdi Covid-19
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 10) ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da Covid 19 ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
La certificazione verde Covid-19 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Si precisa che coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto e pertanto valide. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto e pertanto valide.
Attenzione va prestata al fatto che le certificazioni verdi saranno applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per:
• il rilascio,
• la verifica
• l’accettazione
di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l’emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.
Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore (dalle 05 alle 22). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida
Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100 per cento. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. Sport di squadra, piscine, palestre Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Centri termali e parchi tematici e di divertimento Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.