Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 è stato pubblicato un nuovo Decreto Legge, entrato in vigore il giorno seguente, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.
Proponiamo di seguito una breve sintesi di alcune delle novità introdotte dal provvedimento, di potenziale rilevanza per i datori di lavoro:
• le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la somministrazione della terza dose o a seguito di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo non necessitano di ulteriori dosi di richiamo;
• per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato, sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse;
• è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) per coloro che provengono da uno Stato estero e in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia), nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione.