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SLITTATA L’APPLICABILITA’ DEI NUOVI IMPORTI DELLE SANZIONI PER LA SICUREZZA

 

08 Nov 2023

La scorsa settimana una nuova nota dell’Ispettorato del lavoro ha corretto la precedente sul tema delle nuove sanzioni rivalutate in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A prevedere l’aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stato il decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato il 28 settembre, per l’adeguamento quinquennale all’inflazione. Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023. Nel decreto si prevedeva l’entrata in vigore dal 1° luglio 2023 ma l’ispettorato come è detto è intervenuto con una nota che sposta il termine al 6 ottobre.
L’ispettorato chiarisce che d’accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
Ricorda nuovamente che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018).
Viene anche previsto che per la rivalutazione alle:
• sanzioni previste dal D.Lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
• sanzione amministrativa per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
• sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);
si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni.
L’applicativo dell’ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 saranno quindi rettificati.
Viene fornito inoltre con la nota un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.
Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto “Fisco lavoro” n. 146/2021 convertito in legge 215/2021.

Decreto 146/2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215/2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
C’è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all’ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
• sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva;
• riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali, per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale;
• per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti;
• l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali;
• Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
– con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
– con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
• Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

Controlli in tema di sicurezza sul lavoro
Nell’ambito dell’organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
1. un rafforzamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro con l’autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito. Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022;
2. il rafforzamento del contingente di Carabinieri che daranno supporto alle attività ispettive;
3. il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all’Ispettorato nazionale invece che alle Regioni;
4. Interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell’attività;
5. finanziamenti specifici per il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.

Maggiori poteri al preposto
• In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza.
• I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute.
• Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situazione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati. Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
• E’ prevista per la violazione dell’incarico al preposto la sanzione penale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza
Nel DL 146 si prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l’equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l’obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023..

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