Se il rimborso spese erogato al lavoratore in smart working si basa su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dal datore, è corretto ritenere che la quota di costi rimborsati al lavoratore possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, pertanto non imponibile ai fini IPERF.
È quanto asserito dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 314 del 30 aprile 2021, rispetto all’imponibilità di una somma pari a 0,50 euro, concessa da un’azienda a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore ai fini dello svolgimento del lavoro agile, determinata sulla base di parametri che tengono conto per ogni tipologia di spesa (energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per l’utilizzo dei servizi igienici e il riscaldamento) del risparmio quotidiano ottenuto dalla società e del correlato costo per il dipendente.