Dopo la pubblicazione della Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e lavoratrici fragili nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, l’Inail ha comunicato la sospensione del servizio di prenotazione degli interventi dei medici INAIL per la valutazione dei casi a rischio. Questo il comunicato:
“A seguito dell’emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute, contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, si comunica, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, la chiusura dell’applicativo per la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legge 34/2020. Pertanto, le domande presentate fino al 31 luglio 2020 vengono regolarmente evase dalle strutture territoriali dell’Inail. Per le domande presentate successivamente al 31 luglio 2020 sono di prossima pubblicazione indicazioni da parte dell’Istituto.”
In effetti la circolare non fa riferimento apertamente all’attuazione dell’articolo 83 del Decreto Rilancio, e raccomanda una attenta valutazione da parte del medico competente in azienda rifacendosi solo al “Protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020″ sulle modalità di lavoro in relazione all’epidemia di Covid-19, all’attenzione ai lavoratori fragili e sul loro diritto allo smart working.
La Circolare fornisce indicazioni operative in merito:
– alla definizione di lavoratori fragili (età e patologie invalidanti);
– alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
Per tale sorveglianza è necessario da parte dei lavoratori richiedere la visita, presentando la documentazione medica attestante la patologia.
La visita di accertamento potrà essere effettuata presso:
– strutture INAIL
– aziende sanitarie locali e
– strutture universitarie di medicina del lavoro.
Il datore di lavoro dovrà fornire specifiche informazioni sulle mansioni espletate dal lavoratore e sulla postazione di lavoro e sull’aggiornamento del DVR – documento di valutazione dei rischi aziendale – ma non è obbligato a organizzare i controlli per i quali invece devono fare richiesta i lavoratori.
Importante in particolare la specificazione che l’età superiore a 55 anni non è requisito che da solo possa essere indicativo di “fragilità” ma lo diventa in presenza di altre patologie immunodepressive o cardiovascolari o metaboliche.
Il tema è stato particolarmente discusso negli ultimi giorni in relazione alla imminente entrata in servizio dei lavoratori della scuola in particolare docenti di età superiore ai 55 anni dai quali sono arrivate numerosissime richieste di esonero dal servizio per i rischi collegati alla pandemia.
Il Ministero della Salute afferma invece che “non c’è alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità», per la quale vanno valutate contemporaneamente anche le situazioni patologiche presenti.