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SOSPENSIONE CONTRIBUTI PER COVID: NUOVE PRECISAZIONI

 

05 Mag 2020

L’Inps ha pubblicato lo scorso 24 aprile il Messaggio n. 1754 con cui fornisce le  prime istruzioni operative sulla norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di aprile e di maggio                  2020.   Ulteriori precisazioni  sono giunte con il  Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020.

Viene chiarito in primo luogo che  il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Inoltre l’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020,  prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020  anche:

– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;

– per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative verranno fornite  con separato messaggio.

L’Istituto sottolinea che  è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

Il messaggio illustra poi le modalità  di sospensione per le diverse categorie di contribuenti:

Aziende con dipendenti:

– liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;

– aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;

– aziende agricole assuntrici di manodopera;

– per Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente;

– per Artigiani e Commercianti  l’istituto rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, attualmente al vaglio ministeriale.

Nel messaggio successivo l’istitu-to specifica che le aziende che hanno riscontrato difficoltà  per l’inserimento del codice relativo alla sospensione del mese di febbraio nel flusso Uniemens, potran-no ritrasmettere la sezione aziendale, con l’indicazione del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 maggio 2020.

Anche per  le aziende che versano alla gestione separata  resta possibile  modificare il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020.

Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata, consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dal decreto-legge n. 18/2020 e dal decreto-legge n. 23/2020.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

 

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