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SPESE PER L’ACQUISTO DI PANNELLI SOLARI DETRAIBILI NEL MOD. 730/2024

18 Giu 2024

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito istruzioni per tutte le spese detraibili nel modello 730/2024.
Tra di esse vediamo le spese per l’acquisto di pannelli solari.
Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:
• nel limite di euro 60.000 ad immobile;
• ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.
Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici.
Tra le condizioni per avere l’agevolazione:
• i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
• l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
• inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.
Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007.
In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.
Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.
Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).
Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E).
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).
Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.
Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.

L’Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
• per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
• per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020 e comprendono quelle sostenute per:
– la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
– le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
• relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
• sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

 

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