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STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LE NORME IN VIGORE DAL 2024

09 Gen 2024

Nella Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in oggetto.
Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l’art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l’altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l’introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.
Lo statuto del Contribuente
Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria
Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.
Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli.
La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.
Vediamo le novità introdotte in attuazione dellart 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024

Nuovo Statuto del Contribuente: cosa contiene il Dlgs n 219/2023
Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche al testo approvato in esame preliminare.
Tra l’altro, si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Inoltre, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.
Si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.
Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.
Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.
Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

 

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