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STRETTA SUI CONTRATTI DI LAVORO NEGLI APPALTI

30 Apr 2024

Il decreto legge 19/2024 recentemente convertito in legge (si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), come già accennato nelle precedenti newsletter, ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, sulle sanzioni al lavoro irregolare con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.
Nell’iter di conversione in legge appena concluso, in particolare è stata modificata la norma che dettava le regole per la scelta del contratto collettivo da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Inoltre, è stata ulteriormente specificata la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti
Vediamo più in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.

1) Applicazione CCNL più rappresentativi a livello nazionale
L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.
Nel dettaglio, con la conversione è previsto l’obbligo di corrispondere al personale un trattamento sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Il contratto collettivo di riferimento NON è più quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:
• stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
• strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
E’ inoltre previsto che la responsabilità solidale tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applica anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti.

2) Congruità dell’incidenza della manodopera
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il decreto legge ha introdotto l’obbligo:
• per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e
• per il committente, negli appalti privati, nelle opere di importo pari o superiore ad euro settantamila.
di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l’assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile, con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

Oltre alle sanzioni dell’Ispettorato del Lavoro il rischio di intermediazione illecita, può comportare contestazioni fiscali anche sulla detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto e sulla deducibilità dei corrispettivi versati, ai fini IRPEF e IRAP.
Inoltre potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione, per le società coinvolte, anche del Dlgs 231/2001. Con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese anche la normativa europea sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti.

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