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STRETTA SULLE COMPENSAZIONI SE CI SONO DEBITI ERARIALI SCADUTI

02 Apr 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 39/2024 che introduce alcune misure in materia di superbonus e uso dei crediti. Il comma 1, articolo 4 tratta il tema dell’utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali, ponendo, di fatto, un limite.

Le alternative
Va anzitutto ricordato che l’articolo 121 del Dl 34/2020 disciplina l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura come alternative all’uso diretto della detrazione derivante da bonus edilizi. L’istituto è stato introdotto con il superbonus, ma riguarda anche una serie di altri bonus indicati nel comma 2 dell’articolo 121, vale a dire:
– recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir);
– efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013 e articolo 119, commi 1 e 2, Dl 34/2020);
– adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013 e articolo 119, comma 4, Dl 34/2020);
– bonus facciate (comma 219 e 220, legge 160/2019);
– installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettere h), Tuir e articolo 119, commi 5 e 6, Dl 34/2020)
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, Dl 63/2013 e articolo 119, comma 8, Dl 34/2020);
– superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter, Dl 34/2020).
L’accesso alle alternative alla detrazione era stato previsto con riferimento alle spese sostenute dal 2020 al 2024, ma dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto cessione crediti (Dl 11/2023), era stato introdotto un divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei bonus edilizi.
Il Dl 39/2024, intervenendo di nuovo sull’articolo 121 del Dl 34/2020, introduce un nuovo blocco alla cessione dei crediti e lo fa con l’inserimento del comma 3-bis, il quale dispone che, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dalle Entrate con importo superiore a 10mila euro, non sia possibile accedere all’istituto della compensazione con riferimento ai crediti d’imposta disciplinati dall’articolo 121 del Dl 34/2020, presenti nella piattaforma telematica sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Dalla lettura della norma, si ritiene che lo stop riguardi sia i crediti derivanti da esercizio della cessione del credito sia quelli derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura.
Lo stop opera se è già decorso il trentesimo giorno alla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione oppure nel caso in cui sia intervenuta la decadenza dalla rateazione. La sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, non su tutto l’ammontare.
La sospensione è temporanea e, una volta sanati i debiti con l’Erario, sarà possibile procedere alla compensazione. Va, però, osservato che il nuovo articolo 3-bis precisa che restano validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti disciplinati dal comma 3 dell’articolo 121 citato e cioè che i cessionari devono fruire dei crediti con le stesse scadenze che sono previste per il beneficiario iniziale. Può, quindi, verificarsi il caso in cui il debito con l’Erario è sanato, ma nel frattempo i crediti risultino scaduti.
Per le modalità attuative del blocco è necessario attendere approvazione di un regolamento ministeriale.
Il comma 2 dell’articolo 4 riscrive il comma 49-quinquies, articolo 37, Dl 223/2006, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, che prevede un divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo con un ammontare superiore a 100mila euro. La nuova versione della norma esclude dall’applicazione del blocco alcuni crediti (per i quali resta valida la compensazione), quali i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; inoltre, la norma precisa che il blocco non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

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