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SUBAPPALTO IN AMBITO PUBBLICO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA NUOVA DISCIPLINA

13 Ott 2021

L’INL, con la Nota n. 1507 del 6 ottobre 2021, fornisce indicazioni operative in merito alla garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore in ambito pubblico, introdotta dall’art. 49 del DL n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021.
In particolare, viene precisato che le attività oggetto del subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto e non essere pertanto accessorie o marginali rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato o, in alternativa, devono rientrare nella categoria prevalente, ossia “di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara” (in tal caso le lavorazioni devono essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale).
In tale contesto il nuovo comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, assicura ai lavoratori in questione il riconoscimento di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto il contraente principale (l’appaltatore/subappaltante) al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
L’Ispettorato conclude che qualora in sede di verifica sia riscontrata l’applicazione di condizioni inferiori, sarà possibile l’adozione di disposizioni ai fini dell’adeguamento retributivo con riferimento a tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

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