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SUPER AMMORTAMENTO PROROGATO DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020

 

 

23 Giu 2020

Con l’art 50 rubricato “Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione           dell’ammortamento” il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta del 19 maggio scorso, proroga al 31 dicembre 2020, in considerazione della emergenza da covid 19, il termine di consegna dei beni strumentali nuovi sui quali è possibile usufruire del super ammortamento.

Ricordiamo quali sono i soggetti beneficiari del super ammortamento e per quali beni è possibile avvantaggiarsene.

Ai sensi del DL n 34/2019, ossia il Decreto Crescita, ai fini delle imposte sui redditi

  • i titolari di reddito di imprese (indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale o settore di appartenenza sia residenti in Italia che stabili organizzazioni di soggetti non residenti)
  • gli esercenti arti e professioni (esercitate anche in forma associata)

possono beneficiare di una maggiorazione del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing sull’acquisto di beni strumentali nuovi.

Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono esclusi gli acquisti di:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir;
  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e le costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 alla n. 208/2015.

Rientrano nella agevolazione tutti i beni acquistati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o al 30 giugno 2020, se trattasi di beni per i quali entro il 31 dicembre era stato accettato l’ordine e si era proceduto ad un pagamento di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto.

Il Decreto Rilancio proroga appunto, a causa della emergenza da coronavirus, la data del 30 giugno al 31 dicembre 2020 sempre alle medesime condizioni sopra elencate.

Attenzione va prestata al fatto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

 

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