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SUPERBONUS 110% E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

29 Set 2020

La circolare 24/E dell’Agenzia a proposito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, chiarisce innanzitutto i requisiti degli edifici unifamiliari o plurifamiliari che consentono di usufruire del superbonus del 110%.
Gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari devono essere costituiti da unità immobiliari funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Su tali edifici la detrazione spetta per gli interventi effettuati per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
-impianti di microcogenerazione;
-impianti a collettori solari.
Per gli interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il Superbonus spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa, aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il Superbonus spetta anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare.
Nel predetto limite, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48.000).

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