“Nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rilasciato per le singole unità immobiliari o è sufficiente un APE condominiale? E se i singoli condomini eseguono interventi trainati, è necessario anche l’APE della singola unità immobiliare?”.
Ai fini del superbonus 110% – spiegano gli esperti -, nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente.
Per gli interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al superbonus (cioè nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1 del DM 6 agosto 2020), è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli APE per ogni singola unità immobiliare.
La risposta ricorda, infine, che – ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del DLgs 192/2005 e come precisato nel comma 3 dell’articolo 4 del DM 26 giugno 2015 ‘Linee guida nazionali per la certificazione energetica’ – l’APE ha “una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.