Con la Legge di Bilancio 2021 è cambiata la struttura del superbonus, l’agevolazione che concede a fronte di taluni interventi effettuati sugli immobili, una maxi detrazione del 110%.
E’ noto che gli interventi da superbonus si suddividono in interventi trainanti, obbligatori ai fini dell’accesso al superbonus, e trainati, cioè quegli interventi che se effettuati congiuntamente con quelli trainanti godono automaticamente della detrazione del 110%.
Fra gli interventi trainanti si elencano, come da art. 119, DL 34/2020 quelli finalizzati al risparmio energetico come di seguito specificati:
Tali interventi devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020).
Fra gli interventi trainati, da eseguirsi congiuntamente ai trainanti, al fine di poter accedere anche per essi al 110% di detrazione, erano inclusi, fino al 31/12/2020 tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 DL 63/2013 nel rispetto dei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente.
Pertanto fino al 31/12/2020 chiunque effettuasse un intervento trainante poteva, se necessario, effettuare anche uno o più degli interventi previsti dall’art. 14 citato godendo anche per esso del Superbonus.
Stiamo parlando, in linea di massima di interventi quali:
La Legge di Bilancio per il 2021, modificando il comma 2 dell’art. 119, DL 34/2020, riferito agli interventi trainati, inserisce anche un’altra tipologia di intervento.
Si tratta:
Ciò comporta che si possano verificare due situazioni diverse:
Sarà sicuramente da chiarire la circostanza del dato anagrafico dei sessantacinque anni in riferimento al momento di effettuazione dei lavori trainati.