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SUPERBONUS, CROCEVIA AL 31 MARZO 2023

28 Feb 2023

Il 16 marzo 2023 per chi abbia frequentato gli ambienti del Superbonus sarà un giorno difficile da dimenticare. In tale data, infatti, scade il termine di Comunicazione per l’opzione relativa alle spese sostenute nel 2022, nonchè si esaurisce il periodo di vigenza previsto per gli interventi agevolati sulle unità unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Con l’approvazione della Legge di conversione del Decreto Legge n. 198 del 2022, cosiddetto Milleproroghe, è stata prorogata al 31 marzo 2023 la scadenza per l’invio delle Comunicazioni relative alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2022. Sempre entro tale data si dovrà procedere all’invio della Comunicazione necessaria per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, salvo limitate eccezioni, non ammette deroghe. Ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 Prot. n. 2022/35873 e successive modifiche, il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento attuativo rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Solo in presenza di determinate condizioni è possibile trasmettere la Comunicazione oltre i termini citati, ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva. Si tratta del caso in cui è possibile applicare l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, previsto per le omissioni di adempimenti o comunicazioni formali funzionali alla fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali. Tale possibilità, tuttavia, è limitata alle situazioni in cui alla data del 31 marzo 2023 sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento e sempre che i contribuenti coinvolti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione.

La remissione in bonis, pertanto, non costituisce una soluzione al caso in cui il contribuente non abbia ancora ottenuto dal GSE l’accettazione dell’istanza propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. Ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del Decreto Legge n. 34 del 2020, infatti, la detrazione prevista per l’installazione di impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), previa la sottoscrizione di un’apposita convenzione. In assenza di questa la detrazione è solo potenziale. Pertanto, almeno fino a quando non sarà arrivata l’accettazione formale da parte del GSE, la detrazione maturata sulla spesa sostenuta all’interno del periodo di vigenza dell’agevolazione, ipotizziamo nel periodo d’imposta 2022, resterà congelata e non sarà, di conseguenza, trasferibile a terzi.

Il contribuente, in questo caso, potrà chiudere l’intervento, ma dovrà astenersi dal trasferimento del relativo credito, almeno fino a quando non avrà ottenuto il nulla osta da parte del GSE. Se questo avverrà oltre il termine del 31 marzo 2023, inibita la remissione in bonis per i motivi illustrati, il contribuente dovrà detrarre la prima quota di detrazione in dichiarazione dei redditi, ed eventualmente cedere le rate residue, ma una volta ottenuta la convenzione. Secondo l’Amministrazione finanziaria l’adempimento di cui al comma 7 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio può essere effettuato anche dopo il termine di vigenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione (Risposta della Direzione Regionale del Veneto n. 907-1110/2022).

Da un altro punto di vista il 31 marzo 2023 è il termine del periodo di vigenza dell’agevolazione prevista per gli interventi sulle unità unifamiliari e plurifamiliari che hanno rispettato le condizioni minime di avanzamento lavori previste al 30 settembre 2022 dall’articolo 119, comma 8-bis, del Decreto Rilancio. Tale data, è importante ribadirlo, non costituisce anche il termine entro il quale devono necessariamente completarsi i lavori, né quello entro il quale devono essere inviate le asseverazioni o apposto il visto di conformità. I lavori, infatti, potranno continuare anche dopo il 31 marzo 2023, senza alcun maleficio sulle spese sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione, ma non saranno più riconosciuti ai fini del Superbonus e della sua aliquota agevolata. Al massimo, ove compatibili, le spese sostenute successivamente al 31 marzo 2023 potranno beneficiare delle detrazione fiscali connesse agli interventi di recupero edilizio in vigore fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dei plafond disponibili.

Si pensi al caso di un intervento sismabonus su unità unifamiliare con miglioramento di 2 classi sismiche, agevolato al 110%. Le spese sostenute dopo il 31 marzo 2023 saranno certamente detraibili, ma al 80 per cento, come previsto dall’articolo 16, comma 1-quater, del Decreto Legge n. 63 del 2013. Entrambe le spese, quelle detraibili al 110% e quelle recuperabili all’80%, concorreranno alla formazione del medesimo plafond di spesa pari a 96.000 euro.

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