Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto Prezzi. Il provvedimento, molto atteso dal settore edile aggiorna i tetti massimi ai prezzi dei materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dal superbonus 110%.
I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus, con il Decreto Requisiti Tecnici e massimali di costo (DM 6 agosto 2020), aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Inoltre, il nuovo decreto fissa i costi massimi relativi alle categorie di beni non contemplate dal DM 6 agosto 2020, come gli impianti con micro-cogeneratori.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Viene così accolta la richiesta avanzata con forza dalle imprese, allarmate da una prima ipotesi di prezzi comprendenti anche IVA e posa in opera.
Per fare qualche esempio, il costo massimo per un cappotto in zona climatica A, B o C passa da 800 a 960 euro/mq, mentre in zona climatica D, E, o F da 1000 a 1200 euro/mq; i serramenti comprensivi di chiusura oscurante passano da 650 a 780 euro/mq in zona climatica A, B o C e da 750 a 900 euro/mq in zona climatica D, E, o F; una pompa di calore aria/acqua passa da 600 a 720 euro/kWt.
Per tutti i costi non previsti nel Decreto – spiega il MITE – si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
Ai nuovi valori massimi deve attenersi chi fruisce di bonus per lavori di riqualificazione energetica attraverso una delle tre modalità possibili – detrazione Irpef, sconto in fattura, cessione del credito – ed è tenuto a produrre l’asseverazione della congruità delle spese.
I nuovi massimali di costo si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, data fissata al trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.