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SUPERBONUS SEMPRE POSSIBILE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

04 Mag 2021

Si può ottenere il Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche se nell’edificio in cui saranno realizzati gli interventi non sono presenti disabili, né over-65. È quanto emerge dalla risposta ad una interrogazione parlamentare.
L’interrogazione si è concentrata su alcuni punti poco chiari della normativa che regola la detrazione fiscale e la risposta sembra spianare la strada ai lavori per il miglioramento dell’accessibilità degli edifici.

Superbonus e barriere architettoniche
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di usufruire del Superbonus per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non solo per i portatori di handicap, ma anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante.
Con l’interrogazione è stato chiesto di chiarire se i requisiti degli abitanti nell’edificio influiscono sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione e se sia possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Superbonus, come funziona con le barriere architettoniche
Nella risposta scritta, pubblicata giovedì scorso nel Bollettino della Commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito un’interpretazione estensiva della misura.
La risposta spiega che la presenza di persone di età superiore ai 65 anni nell’edificio oggetto degli interventi è irrilevante per l’applicazione del beneficio e che “la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi”.
Questo significa che l’unico parametro da considerare è la tipologia dei lavori. Se essi sono conformi a quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), si ha diritto alla detrazione.
La risposta chiarisce infine che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione e che, come affermato dall’Agenzia delle Entrate, la spesa massima ammessa all’agevolazione ammonta a 96mila euro.

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