Le spese relative al Superbonus sostenute da persone fisiche su singole unità immobiliari, sono agevolate al 110% se sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 sulle stesse siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo: a stabilirlo è il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, modificato da ultimo dall’art. 14 comma 1 lett. a) del DL 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022 n. 91.
Rientrano nella previsione normativa sopra citata gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi dall’esterno site in edifici plurifamiliari.
In sostanza, in base al suddetto disposto normativo tali soggetti potranno fruire del Superbonus al 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre 2022 i lavori cui quelle spese si riferiscono siano stati realizzati per lo meno al 30%.
Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Ai fini del calcolo della percentuale del 30% di realizzazione dell’intervento alla data del 30 settembre 2022 per espressa previsione normativa, rilevano anche i lavori che non sono agevolati con il superbonus ma con altre detrazioni “edilizie”.
Sul punto ulteriori precisazioni sono state fornite dalla Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La citata Commissione richiamando la disposizione normativa sopra riportata e i contenuti della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha specificato che in merito alle modalità di dimostrazione del raggiungimento del suddetto limite “si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione”.
In sostanza, a parere della commissione nel computare il predetto limite del 30% si potrà fare riferimento anche ai lavori non agevolati da bonus edilizi.
Nelle parole della Commissione: “La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, della detrazione del 110% relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020). A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.”
In sostanza la commissione va oltre rispetto a quanto previsto dal comma 8-bis ricomprendendo nel computo del citato 30% non solo i lavori non agevolati con il Superbonus ma anche i lavori non agevolati da nessun’altra detrazione fiscale.
Alla luce di quanto precede il limite del 30% rilevante per godere dello slittamento temporale al 31 dicembre 2022 dovrà essere determinato prendendo come riferimento il totale dei lavori eseguiti sull’immobile.