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TASSO INTERESSE INPS: SI SALE AL 9,5%

21 Mar 2023

A seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca centrale Europea che ha innalzato di 50 punti base il tasso di sconto TUR, portandolo al 3%, l’INPS è intervenuto a sua volta su:
– tasso di interesse per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza che sale al 9,5%;
– misura delle sanzioni civili che passa dall’8,5 al 9%.
Anche questa variazione entra in vigore domani.
Vediamo di seguito maggiori dettagli comunicati dall’INPS
Tasso differimento e rateazione contributi
INPS specifica che:
• con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere da domani si applica il tasso del 9%
• i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni,
• nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di marzo 2023.

Sanzioni civili per mancati versamenti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,0% in ragione d’anno (tasso del 3,5% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa (comma 10 art. 116).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato che:
1. in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
2. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
3. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e pertanto:
– la riduzione massima sarà pari al tasso legale 5% mentre
– la minima sarà pari al 7%.

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