Con Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione attestante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento degli oneri detraibili nella misura del 19%. L’articolo 1, comma 679, L. n. 160/2020, condiziona infatti la detraibilità di tali oneri all’effettuazione del pagamento mediante metodi tracciabili, a partire dal 1° gennaio 2020 (ad eccezione dell’acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente, al fine di dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile, è tenuto a produrre al CAF/professionista abilitato:
– prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, del MAV, dei pagamenti con Pago PA, o in mancanza,
– fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con annotazione dell’utilizzo di un metodo tracciabile da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio.