La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 231/2002 “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.”
Il tasso di riferimento è così determinato:
• per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
• per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 pertanto il tasso di riferimento è pari al 3,15%.