Con Risposta ad Interpello 23 settembre 2020, n. 395, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRPEF, applicabile alle indennità assistenziali straordinarie, erogate, causa Covid-19, da un ente di previdenza e assistenza.
L’Agenzia ha precisato che tale indennità è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, e, come precisato nella Circolare 13 maggio 2011, n. 20, le “erogazioni” concesse occasionalmente per finalità assistenziali dall’ente previdenziale non sono riconducibili a nessuna categoria di reddito; tali importi, pertanto, non rilevano a fini fiscali ai sensi del comma 2, art. 6, TUIR.