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VACCINO COVID PER I LAVORATORI: LE INDICAZIONI DEL GARANTE

24 Feb 2021

Solo il medico competente dell’assistenza ai lavoratori è titolato alla gestione delle informazioni e delle procedure concernenti la vaccinazione e la malattia da COVID 19 dei dipendenti, non il datore di lavoro. Lo afferma il Garante per la privacy in un documento composto da una serie di faq concernenti l’argomento, più che mai attuale e complesso.
Da molte parti negli ultimi tempi si sono sollevate richieste di precedenze nell’accesso al vaccino anti COVID ad alcuni settori lavorativi particolarmente a rischio di contagio come il commercio; altri hanno affermato che la vaccinazione deve essere imposta ai dipendenti, pena il licenziamento, ad esempio nel settore sanitario per la salvaguardia della salute di pazienti.
Il Garante è intervenuto affermando che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se si sono vaccinati o meno o ottenere dal medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati, e neppure obbligare alla vaccinazione anti Covid-19 i dipendenti come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento di determinate mansioni.
La motivazione è che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori come sono appunto quelli relativi alla vaccinazione, nell’ambito della sua mansione e responsabilità di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.
Il Garante chiarisce che le informazioni non possono essere chieste e fornite nemmeno con il consenso del lavoratore.
L’obbligo di vaccinazione anti-Covid può comunque essere imposta in azienda dal medico competente il quale «nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica».
Va sottolineato quindi che il Garante della privacy non discute l’opportunità di imporre una vaccinazione obbligatoria o meno, ma precisa che il trattamento di tali dati e la gestione di queste situazioni va affidata al medico competente e non può essere gestita dal datore di lavoro in prima persona. Viene inoltre auspicato un sollecito intervento da parte del legislatore in materia.

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