Anche le tariffe di gas e luce a prezzo bloccato, in questo anno di continui rincari, possono essere cambiate dai fornitori. La pratica è legale, purché la modifica nasca da un’esigenza reale, sia mossa cioè da motivi oggettivi, come per esempio il rincaro delle materie prime e sia convalidata da parte del giudice.
Diverse le aziende che operano nel libero mercato che si sono attivate per variare le condizioni contrattuali pattuite. Nella pratica, il fornitore deve mandare al cliente la comunicazione della variazione, con un preavviso di almeno 3 mesi. La comunicazione, non può essere trasmessa all’interno dei documenti di fatturazione o assieme ad essi, ma deve arrivare separatamente, per evitare il rischio che il cliente non ci faccia caso. Oltre alle informazioni sulla modifica, nella lettera deve trovarsi anche l’indicazione del termine in cui scatteranno le nuove tariffe (non prima di tre mesi), e una stima di quella che potrebbe essere la spesa nei 12 mesi successivi alla variazione, calcolata sulla base della nuova tariffa e dei consumi del cliente nell’ultimo anno, nonché l’indicazione della variazione di spesa, in termini assoluti o in percentuale. Il cliente deve poter capire subito quale sarà il suo esborso in caso di accettazione della variazione. Sempre nella comunicazione il fornitore deve indicare le modalità ed i termini di un eventuale recesso, che deve essere rigorosamente gratuito.
Per recedere il cliente deve inviare una raccomandata A/R all’indirizzo indicato dall’azienda, oppure via Pec, o via fax. In alcuni casi è prevista una semplice comunicazione via email. Nel caso si effettui il cambio di fornitore potrà essere direttamente la nuova ditta fornitrice ad occuparsi delle pratiche di recesso.
E’ importante fare attenzione alle nuove condizioni proposte dal fornitore confrontandole con la media del mercato. La legge dà ai clienti la possibilità, oltre che di cambiare fornitore, di chiedere allo stesso di rimanere suo cliente, alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela.