Con Circolare 19 ottobre 2020, n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti, anche attraverso esempi esplicativi, con riferimento:
– alle modalità di applicazione dell’art. 24, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in particolare in merito all’esclusione della prima rata dell’acconto IRAP 2020 dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno e al caso del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto;
– all’ambito applicativo dell’art. 20, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), che consente di calcolare e versare gli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 in misura ridotta utilizzando il metodo previsionale e dispone la non sanzionalità per il 2020 dell’insufficiente versamento dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP se quanto versato risulta non inferiore all’80% (anziché 100%) della somma dovuta in base al risultato della dichiarazione relativa la periodo d’imposta 2020.
Con riferimento all’art. 20, Decreto Liquidità, l’Agenzia sottolinea che la disposizione trova applicazione anche in relazione agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020.
Invece, l’articolo 20 non è applicabile all’addizionale regionale IRPEF in quanto, per la stessa, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo dell’imposta dovuta per il 2019.