La normativa nazionale, con particolare riferimento al DPCM 26 aprile 2020, ha consentito la ripresa dell’attività edilizia richiedendo, tuttavia, il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”. E si prevede espressamente che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione “determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Presentiamo una recente Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la Circolare INL n. 156 del 13 maggio 2020 avente per oggetto “Riapertura dei cantieri edili – Vigilanza e verifiche misure anticontagio”. Una circolare che, con riferimento a quanto già indicato in una precedente nota INL del 4 maggio 2020, fornisce “ulteriori indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile e alle contestuali verifiche in merito alle misure adottate in relazione alle previsioni del protocollo cantieri”.
La circolare indica che il protocollo cantieri fa integrale “rinvio alle previsioni del protocollo condiviso e contiene specificazioni di settore, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19”. Le misure previste nel protocollo cantieri “si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”.
Tra l’altro – continua la nota – le premesse del protocollo cantieri “evidenziano la necessità:
Si sottolinea “l’importanza che in tale fase riveste il ruolo e la costante presenza in cantiere dei soggetti preposti alla sovrintendenza e verifica della puntuale adozione delle misure anticontagio e si segnala che, in ausilio a tali funzioni, le associazioni datoriali di categoria stanno sviluppando apposite applicazioni volte ad agevolare le misure organizzative volte al contenimento del contagio”.
Dopo aver accennato al tema dell’informazione e assistenza, anche con riferimento all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il documento si sofferma sulla vigilanza in materia di salute e sicurezza e sulle verifiche del protocollo cantieri con riferimento anche a quanto contenuto nella nota del 4 maggio 2020 che ha fornito prime indicazioni “in merito alla riattivazione delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile”.
Sono poi richiamate le previsioni dell’art. 9 del DPCM 26 aprile 2020 (“Il prefetto si avvale delle forze di polizia…e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro…”) e del punto 10 del protocollo cantieri (“Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive…dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro…”).
In questo senso ne derivano “rinnovate esigenze di coordinamento, atteso che al quadro del coordinamento territoriale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 “si affianca anche l’apporto che i prefetti possono richiedere alle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito delle competenze che gli sono riconosciute dal legislatore, anche ai fini delle verifiche in merito all’attuazione delle misure precauzionali anticontagio definite dai protocolli intervenuti tra Governo e Parti sociali”.
La circolare riporta alcune indicazioni sulla programmazione degli accessi in cantiere che risulterà, altresì, orientata in ragione delle seguenti priorità/modalità d’intervento: …
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