Alpe Adria Imprese

----

Visita medica preventiva: le regole dopo il Collegato lavoro

 

 

12 Mar 2025

Con l’obiettivo di semplificare e regolamentare la materia della sicurezza sul lavoro il Collegato lavoro (L. 13 dicembre 2024, n. 203), entrato in vigore il 12 gennaio, introduce significative modifiche al D.Lgs. n. 81/2008.
Tra le principali novità, l’art. 1 interviene su diverse disposizioni del Testo Unico: modifica gli artt. 41 e 38 in materia di sorveglianza sanitaria, riscrive l’art. 65, commi 2 e 3, relativi ai lavori in ambienti sotterranei o semisotterranei, e introduce un nuovo art. 14-bis che disciplina la relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, la legge specifica le competenze dei rappresentanti all’interno della Commissione interpelli sicurezza (art. 12) e incide sull’obbligo di utilizzo della tessera di riconoscimento nei cantieri edili.
Un aspetto centrale della riforma riguarda la sorveglianza sanitaria che ricomprende ora anche la visita medica preventiva, con importanti novità. Vediamo meglio le nuove regole.

1) Visita medica anche preassunzione di competenza del medico
Il Collegato lavoro stabilisce che la visita medica preventiva può essere effettuata “anche in fase preassuntiva”, abrogando la lett. e-bis) del comma 2 dell’art. 41 del Testo Unico e modifica la lett. a). In questo modo, si chiarisce che la verifica dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica è di competenza esclusiva del medico competente, senza possibilità per il datore di lavoro di richiedere tali accertamenti al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale. Tale intervento risolve il contrasto con l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di svolgere autonomamente accertamenti sanitari, e supera le incertezze sorte con il D.Lgs. n. 106/2009, che aveva autorizzato le visite mediche preassuntive anche attraverso le ASL.

2) Visita medica dopo assenza per motivi di salute
Un altro elemento di rilievo riguarda la visita medica prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi.
In precedenza, la normativa prevedeva l’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita in tutti i casi previsti dall’art. 41, comma 2, tra cui l’ipotesi di cui alla lett. e-ter).
La nuova disposizione concede invece al medico competente la discrezionalità di valutare la necessità della visita e, in caso negativo, di esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Questo cambiamento consente di evitare controlli inutili per lavoratori non esposti a particolari rischi chimici, biologici o meccanici, semplificando così le procedure e riducendo i costi per le aziende.
Un’ulteriore modifica riguarda il comma 2-bis dell’art. 41, secondo cui il medico competente deve considerare i risultati di esami clinici e diagnostici già effettuati dal lavoratore e presenti nella sua cartella sanitaria, evitando ripetizioni superflue. Questo intervento si lega alla razionalizzazione delle spese a carico del datore di lavoro, poiché, secondo l’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, gli esami clinici e diagnostici necessari per la sorveglianza sanitaria sono a carico dell’azienda.
Infine, la riforma elimina il riferimento all’organo di vigilanza per i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, attribuendo la competenza esclusiva all’azienda sanitaria locale, che può confermare, modificare o revocare la valutazione dopo ulteriori accertamenti. La legge introduce anche il comma 4-bis all’art. 38 del Testo Unico, assegnando al Ministero della Salute la responsabilità di verificare periodicamente il possesso dei crediti formativi necessari per la permanenza dei medici competenti nell’elenco ufficiale. Tale controllo, effettuato tramite l’anagrafe nazionale, mira a garantire che i medici addetti alla sorveglianza sanitaria siano costantemente aggiornati, migliorando così la qualità della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Iscrivi alla Newsletter