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VISTO E ASSEVERAZIONE: OBBLIGATORI SOLO PER BONUS EDILIZI CEDUTI E COMUNICATI POST 12 NOVEMBRE

23 Nov 2021

Ieri, 22 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate con risposta ad una faq pubblicata sul proprio sito ha risposto in tema di visto di conformità e asseverazione previsti dal Decreto legge dell’11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. dell’11.11.2021 n. 269), che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.
Ricordiamo che il nuovo comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal Decreto antifrode n. 157/2021) prevede anche per le detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Fatture e pagamenti ante 12.11 e comunicazione opzione di sconto post 12.11: cosa accade?
Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
Si domanda se “A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità, né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?”
Le Entrate specificano che l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che:
• abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
• assolto i relativi pagamenti a loro carico
• ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021,
• anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Accordi per sconto in fattura precedenti al decreto anti frodi e comunicazione successiva alla sua entrata in vigore (12.11.2021)
In tali ipotesi, spiega l’agenzia, non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione.
Si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

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