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VOUCHER LAVORO OCCASIONALE: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2023

10 Gen 2023

Come accennato nell’articolo riepilogativo delle misure contenute nella Legge di Bilancio 2023 che abbiamo pubblicato in newsletter la scorsa settimana la legge in oggetto è intervenuta apportando importanti modifiche all’art 24 bis del D.L. 50/2017 che ha istituito il Contratto di prestazione occasionale Presto (per le aziende) eliminando i precedenti voucher INPS cartacei.
In particolare la Legge interviene:
– innalzando il limite massimo da 5 a 10 mila euro di compensi erogabili in un anno alla totalità dei lavoratori impiegati da ciascun datore di lavoro, resta fermo il limite di 5000 euro per ciascun lavoratore;
– rendendo possibile l’utilizzo per le aziende fino a 10 dipendenti invece che 5 e in particolare per il settore dell’intrattenimento: discoteche e sale da ballo;
– introducendo, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie.

Lavoro occasionale agricoltura
Per l’agricoltura si prevede un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 con precisi obblighi amministrativi (che saranno messi a punto da un decreto ministeriale e dall’INPS)
In particolare:
– potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati)
– il contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
– Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti;
– è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.
– Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

INPS ha comunicato in merito che è già in corso l’implementazione della piattaforma telematica con le modifiche della Legge di Bilancio che saranno completate entro il mese di gennaio.
Si attende a breve quindi lo specifico documento operativo dell’Istituto.

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