La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio e dal decreto Anticipi 145/2023.
In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l’Agenzia si occupa in particolare dei:
• rimborsi ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
• la nuova tassazione agevolata dei prestiti.
Va ricordata innanzitutto la novità delle nuove soglie complessive di fringe benefit fissate a
1. 1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
2. 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nell’importo complessivo rientrano nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per fruire dell’esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Con riguardo al rimborso delle utenze l’Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono esenti anche le spese di mutuo non intestate al lavoratore purché riguardanti l’immobile in cui risiede abitualmente.
Per spese di affitto si intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale, considerando il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.
In particolare:
1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione.
Queste disposizioni si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d’imposta 2023.